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Assicurazione Ciclomotore e Scooter

    In Italia l’assicurazione per i mezzi di trasporto è obbligatoria dal 1969, quando con la legge 990 viene introdotta l’RC, acronimo di Responsabilità civile.

    L’obbligatorietà della polizza è ovviamente valida per qualsiasi tipo di mezzo di trasporto ed assicura contro tutti i danni causati dal conducente a terzi o beni altrui.

    Per l’assicurazione del conducente esistono altri tipi di polizze come quelle sulla vita: questo tipo di sistema prevede che in caso di incidente l’assicurazione di ciascun mezzo coinvolto paghi per i danni causati all’altro.

    Per la legge italiana è un ciclomotore qualsiasi cosa abbia un motore di potenza pari o inferiore ai 50 cv, che sia un motorino, una ape o una delle nuove citycar con motore da 50cv. Detto questo anche i ciclomotori, questo il nome corretto della categoria assicurativa, sono tenuti ad essere assicurati con la normale polizza RC.

    Ai fini assicurativi la legge non fa distinzione tra modelli di ciclomotori: delle classi esistono ma dipendono piuttosto dalla potenza del motore del veicolo, e quindi si parla di ciclomotore fino a 50 cv (cavalli vapore, unità di misura della potenza propulsiva dei motori) e di motoveicolo dai 50 cv in su. Questo per quanto riguarda i veicoli a due ruote. Inoltre per motori che superano i 600 cv esistono ulteriori classi di rischio che prevedono premi assicurativi più alti.

    C’è da dire però che in un paese come l’Italia, col più grande parco ciclomotori d’Europa, le possibilità assicurative per i nostri due-ruote più piccoli sono veramente infinite, stanno anzi prendendo piede polizze che offrono diversi servizi nella loro forma base: tra quelli che si  stanno affermando come standard citiamo la copertura dei danni al conducente, che non sarebbe prevista dall’RC ma che in base al massimale contrattato con l’assicurazione arriva a comprendere un rimborso danni subiti per ogni giorno di degenza ospedaliera quand’anche l’assicurato fosse il responsabile del sinistro; l’estensione della copertura dei danni a terzi anche in caso di colpa del conducente; ma la novità forse più interessante è la possibilità di sospendere la copertura assicurativa in base all’utilizzo del mezzo e riaccenderla quando necessario senza per questo dover rescindere il contratto.

    Pensate ad esempio a quel motorino che usate solo d’estate nella vostra casa al mare, perché pagargli l’assicurazione anche d’inverno? Questa opzione vi permette di coprire col pagamento di un premio annuale dodici mesi d’utilizzo, ma quali lo scegliete voi. Infine molte assicurazioni tendono ad includere nel contratto baso varie forme di soccorso stradale. Le polizze assicurative prevedono comunque la possibilità di diversi optional che vanno oltre la normale RC prevista dalla legge: ci si può assicurare contro furto, incendio, e nel caso delle moto l’assicurazione per i passeggeri è considerata un extra.

    Il recente decreto Bersani inoltre ha introdotto diverse novità in fatto di liberalizzazioni del settore assicurativo: oggi si possono stipulare assicurazioni temporanee, addirittura giornaliere, secondo i bisogni dei clienti, possibilità da non sottovalutare per le moto, che per loro natura hanno modalità di utilizzo del tutto diverse dalle automobili. Un esempio ne sono le cosiddette polizze “a consumo” i cui premi vengono determinati in base ai chilometri effettivamente percorsi nell’arco di un anno, a volte addirittura calcolati fino all’ultimo metro grazie all’installazione di dispositivi gps.